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Il contratto fra conviventi

Nella convivenza, a differenza che nel matrimonio (artt. 143 e 147 cod. civ.), non vi sono diritti tutelati in modo specifico, e il sistema giuridico non riconosce garanzie particolari salvo in alcuni casi (es. nei rapporti di locazioni). In altre parole: niente obblighi ma anche niente diritti.

Nelle famiglie fondate sulla sola convivenza esistono degli obblighi solo in relazione ai figli, che devono essere comunque mantenuti, educati ed istruiti, poiché la filiazione naturale è in tutto e per tutto equiparata a quella legittima, con la conseguenza che i figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi identici diritti di quelli nati da genitori sposati.

Non esistono, invece, obblighi fra i conviventi (di mantenimento, di fedeltà, di reciproca assistenza morale e materiale, di coabitazione), e i rapporti patrimoniali restano rigidamente separati addirittura oltre la morte, tanto che, in difetto di testamento, non esistono diritti successori.

Molti rapporti patrimoniali (per esempio, gli apporti economici di uno alla ristrutturazione della casa di proprietà dell'altro dove entrambi risiedono) possono essere però regolati con un contratto di convivenza, che può essere redatto dall'avvocato secondo le esigenze dei conviventi, e previo esame della loro situazione personale.

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